Una sentenza della Cassazione di Bologna (IV sezione penale, sentenza n. 50078/17), del 19 ottobre 2017, ha riconosciuto che, qualora vengano rispettate le linee guida, anche in presenza di imperizia, non sussiste la colpa grave.1
Il caso si riferisce a un medico accusato di lesioni colpose conseguenti a un intervento per ptosi del sopracciglio (lifting), che ha causato alla persona un’ipoestesia in zona frontale destra, permanente a distanza di 5 anni dall’intervento.
Per questa lesione era già stata riconosciuta un’imperizia nell’esecuzione dell’intervento (ma non nella scelta dello stesso) che aveva determinato una lesione del nervo sovraorbitario.
La motivazione della sentenza si è basata sul nuovo articolo 590 sexies del Codice Penale modificato dalla Legge Gelli-Bianco (Legge 8 marzo 2017, n. 24): “Alla colpa grave non può più essere attribuito un differente rilievo rispetto alla colpa lieve, essendo entrambe ricomprese nell’area di applicazione della nuova causa di non punibilità”1.