Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati. Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.
Così si esprime l’Articolo 24 del Codice Deontologico, che identifica nel certificato un’attestazione di primaria rilevanza nella pratica clinica.